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LA CASSA EDILE GENOVESE
STATUTO
Art. 1
COSTITUZIONE CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE
In conformità agli artt. 34 e 62 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 13 settembre
1957 ed all'art. 11 del contratto provinciale
integrativo 21 ottobre 1957, è costituita
in Genova a decorrere dal 1°dicembre 1958
la "Cassa Edile Genovese di Mutualità
e di Assistenza".
Art. 2
SEDE FUNZIONE E DURATA
La Cassa ha la sua sede in Genova
ed è lo strumento per l'attuazione, per
le materie indicate nel presente Statuto,
dei Contratti e Accordi collettivi stipulati
fra l'A.N.C.E. l'INTERSIND e le Federazioni
Nazionali dei Lavoratori (FENEAL-UIL,
FILCA-CISL, FILLEA CGIL), che costituiscono
la Federazione Lavoratori delle Costruzioni
nonché fra l'Associazione degli Industriali
Sezioni Edili di Genova, l'INTERSIND di
Genova e la Feneal UIL, Filca CISL, Fillea
CGIL della Provincia di Genova.
Eventuali pattuizioni assunte da una o
più delle Organizzazioni predette, al
di fuori della contrattazione collettiva
di cui al comma precedente, non determinano
effetti nei confronti della Cassa Edile.
La durata della Cassa è indeterminata
nel tempo.
Art. 3
DOMICILIO LEGALE
Per quanto riguarda le assistenze ed i
servizi gestiti dalla Cassa tutti gli
operai ad essa iscritti ed i rispettivi
Datori di lavoro eleggono domicilio legale
presso la sede della Cassa medesima.
Art. 4
COMPITI
La Cassa provvede a:
a) Prestazioni di previdenza e di assistenza
;
b) Gestione accantonamento per ferie,
gratifica natalizia e festività;
c) Ogni latro compito congiuntamente
affidato dalle Associazioni di cui all'art.
2 del presente Statuto o, nell'ambito
delle direttive di queste, congiuntamente
dalle Organizzazioni territoriali della
circoscrizione di Genova ad esse aderenti.
Art. 5
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
Le prestazioni della Cassa Edile sono
stabilite dagli accordi nazionali stipulati
dalle Associazioni Nazionali di cui all'art.
2 del presente Statuto e dagli accordi
locali stipulati, per le materie non disciplinate
dagli accordi nazionali suddetti, dalle
Organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori della circoscrizione di
Genova aderenti alle richiamate associazioni
nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi
locali sono concordate dalle Organizzazioni
territoriali di cui al comma precedente
nei limiti delle disponibilità dell'esercizio
accertate dal Comitato di gestione.
La Cassa Edile dà automaticamente ed integrale
applicazione alle regolamentazioni per
le prestazioni, nazionali e territoriali,
stipulate fra le organizzazioni di cui
a i commi precedenti.
Art. 6
RAPPORTO DI ISCRIZIONE
Sono iscritte alla Cassa datori di lavoro
e lavoratori i cui rapporti sono regolati
da contratti collettivi di lavoro stipulati
dalle Organizzazioni di cui all'art. 2
o da altre Organizzazioni che abbiano
aderito successivamente con accordi con
le stesse.
Il rapporto dei lavoratori cessa per i
seguenti motivi:
a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze
di un datore di lavoro esercente un'attività
diversa dall'edilizia e affini;
b) espatrio dell'iscritto;
c) cessazione definitiva dell'attività
Lavorativa dell'iscritto a termine di
legge.
Il rapporto dei datori di lavoro cessa
per cessazione dell'attività.
Art. 7
CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA
Le contribuzioni ed i versamenti alla
Cassa Edile sono stabiliti dai contratti
e dagli accordi nazionali stipulati dalle
Associazioni di cui all'art. 2 e, nell'ambito
di questi, dagli accordi stipulati tra
le organizzazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori della circoscrizione
di Genova ad esse aderenti.
Gli obblighi contributivi delle Imprese
e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile
sono inscindibili tra loro.
Il Comitato di Gestione stabilisce le
modalità per l'attuazione di quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo.
Art. 8
ORGANI DELLA CASSA EDILE
Sono organi della Cassa Edile:
-
il Comitato di Presidenza;
-
-
-
Art. 9
COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è costituito
dal Presidente e dal Vice Presidente.
Uno fra i membri nominati dall'Associazione
Industriali Sezione Edili, di Genova,
aderente all' ANCE assumerà la funzione
di Presidente, su designazione della medesima.
Uno tra i membri nominati dalle Organizzazioni
territoriali dei lavoratori di cui all'art.
2 assumerà su designazione di queste,
la funzione di Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di sovraintendere
all'applicazione dello Statuto e dare
esecuzione alla delibere del Comitato
di gestione.
Qualsiasi atto concernente il prelievo,
l'erogazione e il movimento dei fondi
della Cassa Edile deve essere effettuato
con firma abbinata del Presidente e del
Vice Presidente.
Il Presidente presiede il Comitato di
Gestione e il Consiglio Generale, ha la
firma sociale e rappresenta legalmente
la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento, il
Presidente ed il Vice Presidente potranno
delegare per iscritto, di volta in volta
ad altri membri del Comitato di Gestione,
tutte o parti delle loro funzioni con
pienezza di poteri.
Art. 10
COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di Gestione ha il compito
di provvedere all'amministrazione e gestione
della Cassa compiendo gli atti necessari
allo scopo.
In particolare il Comitato di Gestione
predispone il piano previsionale delle
entrate e delle uscite in attuazione agli
accordi stipulati dalle Organizzazioni
di cui all'art. 2 relativi ai contributi
e alle prestazioni nonché il Bilancio
Consuntivo.
Il Comitato di Gestione è nominato in
misura paritetica dall'Associazione Industriali
Sezione Edili di Genova aderente all'Ance
e dalle organizzazioni territoriali dei
lavoratori della circoscrizioni di Genova
aderenti alle Organizzazioni nazionali
di cui all'art. 2.
Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente
da 12 componenti. In caso di necessità
i rappresentanti del Comitato di Gestione
sono nominati dalle Associazioni nazionali
rispettive.
Essi durano in carica 2 anni e possono
essere riconfermati.
È però data facoltà all'Associazione e
alle Organizzazioni designate di provvedere
alla loro sostituzione prima dello scadere
del biennio.
I membri del Comitato nominati in sostituzione
di quelli eventualmente cessanti, per
qualunque causa, prima della scadenza
del biennio, restano in carica fino a
quando vi sarebbero rimasti i membri che
hanno sostituito.
Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente
una volta al mese e, straordinariamente,
ogni qualvolta sia richiesto da almeno
tre membri del Comitato o dal Presidente
o dal Vice Presidente o dal Collegio dei
Sindaci. La convocazione del Comitato
di Gestione è fatta mediante avviso scritto
da recapitarsi almeno 5 giorni prima di
quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine
per la convocazione potrà essere ridotto
a 48 ore.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione
del luogo, giorno ed ora della riunione
e degli argomenti da trattare.
Il Direttore della Cassa assiste alle
riunioni con voto consultivo e ne è il
Segretario.
Per la validità delle adunanze del Comitato
di Gestione e delle deliberazioni relative
è necessaria la presenza di almeno metà
più uno dei suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti.
Art. 11
CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è composto da:
a) 12 componenti del Comitato di Gestione;
b) 3 componenti nominati dall'Associazione
Industriali Sezione Edili di Genova
aderente all'ANCE;
c) 3 componenti nominativi nominati
dalle Organizzazioni territoriali dei
lavoratori rappresentate nel Comitato
di Gestione.
Due dei posti di cui alle lettere b)
e c ) possono essere coperti da rappresentanti
nominati da organizzazioni diverse da
quelle indicate nell'art. 10 alle condizioni
e con le modalità previste dagli accordi
stipulati fra le associazioni nazionali
di cui all'art. 2.
Spetta al Consiglio Generale di:
-
esaminare
e valutare il piano previsionale delle
entrate e delle uscite;
-
approvare il bilancio consuntivo della
Cassa;
-
decidere gli eventuali ricorsi presentati
dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori
, in materia di contributi e di prestazioni.
Il Consiglio Generale delibera con la
maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
Il Direttore della Cassa assiste alle
riunioni con voto consultivo e ne è il
segretario.
Art. 12
GRATUITÀ DELLE CARICHE
Le cariche di cui all'art. 9-10 e
11 del presente Statuto sono gratuite.
Peraltro ai componenti del Comitato di
Presidenza potrà essere corrisposta una
somma a titolo di Indennizzo e rimborso
spese stabilita di anno in anno dal Comitato
di Gestione.
Analogamente potrà essere deliberata la
corresponsione di un gettone di presenza
ai membri del Comitato di Gestione e del
Consiglio Generale.
Art. 13
COLLEGIO SINDACALE
1) Composizione.
Il Collegio Sindacale è composto di 3
membri effettivi di cui 2 designati rispettivamente
dall'Associazione Industriali Sezione
Edili di Genova e dei Sindacati dei lavoratori
aderenti alle Associazioni Nazionali di
cui all'art. 2.
Il terzo membro effettivo, che presiede
il Collegio è scelto, di comune accordo,
fra gli iscritti all'Albo dei revisori
ufficiali dei conti.
In mancanza dell'accordo, la designazione
è fatta dal Presidente del Tribunale di
Genova.
Le predette organizzazioni designano inoltre
2 Sindaci supplenti (uno di parte Industriale
e uno di parte operaia) destinati a sostituire
i Sindaci effettivi eventualmente mancanti
per causa di forza maggiore.
2) Durata.
I Sindaci sia effettivi che supplenti,
durano in carica un anno e possono essere
riconfermati.
3) Compensi.
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo
il cui ammontare viene fissato di anno
in anno dal Comitato di Gestione.
4) Attribuzioni.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed
hanno i doveri di cui agli artt. 2403,
2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto
applicabili Essi devono riferire al comitato
di Gestione le eventuali irregolarità
riscontrate durante l'esercizio delle
loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci
consuntivi della Cassa per controllarne
la corrispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta
ogni 3 mesi ed ogni qualvolta il Presidente
del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno,
ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia
richiesta.
La convocazione è fata senza alcuna formalità
di procedura.
I Sindaci possono partecipare alle riunioni
del Comitato di Gestione e del Consiglio
Generale senza voto deliberativo.
Art. 14
PERSONALE DELLA CASSA
A reggere gli Uffici della Cassa,
assicurandone l'esatto funzionamento,
il Comitato di Gestione nomina un Direttore
le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite
dal Comitato di Gestione stesso.
Il Comitato di Gestione fissa di volta
in volta i requisiti per poter ricoprire
la carica di Direttore.
L'assunzione dell'altro personale della
Cassa è fatta dal Comitato di Gestione
udito il parere del Direttore.
Il trattamento disciplinare, economico
assicurativo e previdenziale, di tutto
il personale dipendente della Cassa è
deteterminato in base ai Contratti Collettivi
di lavoro vigenti per la categoria Edile
ed in conformità alle leggi che regolano
la materia.
Art. 15
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale della Cassa è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che per
acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi
altro titolo vengono in proprietà della
Cassa;
b) dagli avanzi di gestione e dalle
somme destinate a formare speciali riserve
e accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo,
previe occorrendo eventuali autorizzazioni
di legge, entrano a far parte del patrimonio
della Cassa.
I capitali amministrativi dalla Cassa
Edile possono essere impiegati in titoli
dello Stato o garantiti dallo Stato, nonché
in beni immobili destinati alle funzioni
sociali della Cassa.
Art. 16
RENDITE
Le rendite della Cassa sono costituite:
a) dall'ammontare dei contributi ad
essa spettanti sia da parte dei datori
di lavoro che da parte dei lavoratori
di cui all'art. 6, dedotta percentuale
del 10% da accantonare a fondo di riserva;
b) dagli interessi attivi sui contributi
anzidetti e sul fondo per gratifica
natalizia, ferie e festività;
c) dagli interessi di mora per ritardati
versamenti nella misura stabilita dalle
Organizzazioni di cui all'art. 4 comma
c;
d) dalle somme introitate a titolo di
rimborso spese da parte degli operai,
nella misura stabilita dal Comitato
di Gestione, per la gestione del fondo
per gratifica natalizia, ferie e festività;
e) dalle somme incassate per lasciti,
donazioni, elargizioni ed in genere
per atti di liberalità aventi scopo
di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni
riguardanti la gestione ordinaria della
Cassa;
f) dalle altre somme che per qualsiasi
titolo, previe, occorrendo, eventuali
autorizzazioni di legge, vengono in
possesso della Cassa.
Art. 17
PRELEVAMENTI E SPESE
Per le spese di impianto e di gestione
la Cassa potrà valersi delle entrate di
cui all'articolo precedente, esclusa quella
di cui alla lett. e).
Ogni prelevamento di fondi ad ogni erogazione
per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario,
dovranno essere giustificati dalla relativa
documentazione vistata dal Direttore e
firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.
Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia
titolo o causale deve essere effettuato
con firma abbinata del Presidente e del
Vice Presidente o di chi li sostituisce.
Agli effetti del presente articolo le
persone chiamate a sostituire il Presidente
e il Vice Presidente, ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 9 del presente Statuto,
devono essere munite di speciale delega
scritta .
Art. 18
ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI
Gli esercizi finanziari della Casa hanno
inizio il 1° Gennaio di ogni anno e terminano
al 31 Dicembre dello stesso.
La Gestione dell'accantonamento per ferie,
gratifica natalizia e festività infrasettimanali
e contributi contrattuali, ha inizio il
1° ottobre di ogni anno e termina al 30
settembre dell'anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato
di Gestione provvede alla compilazione
dei bilanci consuntivi riguardanti le
singole gestioni della Cassa di cui all'art.
4 con la indicazione per ognuna di esse
delle somme da esigere e di quelle effettivamente
erogate.
Detti bilanci consuntivi devono essere
approvati entro 3 mesi dalla chiusura
dell'esercizio, e cioè entro il 31 marzo
di ciascun anno dal Consiglio Generale.
Conseguentemente essi devono essere messi
a disposizione dal collegio dei Sindaci
almeno 15 giorni prima della data fissata
per la riunione in cui devono essere sottoposti
all'approvazione del Consiglio Generale.
Entro il 31 marzo di ogni anno devono
essere compilati e approvati i bilanci
preventivi.
Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi
devono inoltre, entro un mese dalla loro
approvazione, essere inviati alle Organizzazioni
di cui all'art. 2 accompagnati dalla relazione
del Presidente della Cassa e da quelle
del Collegio dei Sindaci.
I bilanci consuntivi devono rispecchiare,
in forma chiara e precisa, i risultati
del rendiconto economico e dello stato
patrimoniale; analogamente quelli preventivi
devono contenere una sufficiente esatta
previsione delle entrate e delle spese
dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
Art. 19
LIQUIDAZIONE
La messa in liquidazione della Cassa
Edile è disposta con accordo delle Organizzazioni
territoriali di cui all'art. 10, su conforme
decisone congiunta delle Associazioni
Nazionali di cui all'art2.
Dovrà operarsi la messa in liquidazione
qualora la Cassa cessi ogni attività per
disposizione di legge o qualora essa venga
a perdere, per qualsiasi titolo o causa
la propria autonomia finanziaria o funzionale.
In entrambe le ipotesi le Organizzazioni
territoriali di cui all'art. 10 provvederanno
alla nomina di 6 liquidatori, dei quali
3 nominati dall'Organizzazione di parte
Industriale e 3 nominati dalle Organizzazioni
di parte operaia in ragione di uno per
ciascuna.
Trascorso un mese dalla messa in liquidazione
provvederà in difetto, il Presidente del
Tribunale di Genova.
Le anzidette Organizzazioni determinano,
all'atto della messa in liquidazione della
Cassa i compiti dei liquidatori e successivamente
ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti
di chiusura della liquidazione dovrà essere
devoluto a quelle istituzioni di assistenza,
beneficenza ed istruzione a favore della
categoria edile che saranno indicate dalle
organizzazioni stesse. In caso di disaccordo,
la devoluzione sarà effettuata dal Presidente
del Tribunale di Genova, tenendo presenti
i suddetti scopi e sentito il parere delle
Organizzazioni che hanno costituito la
Cassa.
Art. 20
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Qualunque modifica al presente Statuto
deve essere deliberata dalle Organizzazioni
di categoria costituenti la Cassa Edile
di cui all'art. 10 Comma 3.
Art. 21
NORMA DI RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto
dal presente Statuto, valgono, in quanto
applicabili, le norme di legge in vigore.
NORMA TRANSITORIA
Le modifiche statutarie adottate con
atto in data odierna --------- entrano
in vigore dal 1° Giugno 1978. Il bilancio
consuntivo relativo all'esercizio finanziario
in corso alla data di adozione delle modifiche
statutarie sarà approvato dal Comitato
di Gestione.
Genova, 13/03/1978
Firmato
GIAN LUIGI CROCE - PRESIDENTE
CARLO BARLETTI - NOTAIO
Registrato a Genova atti pubblici addì
30/03/78 n° 4996 con L. 10.000
Genova 04/04/1978
Numero 18865 del repertorio notarile
Numero 3018 progressivo dell'atto
ATTO DI RATIFICA DI MODIFICHE STATUTARIE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentonovantotto ed addì
ventiquattro dicembre in Genova, nel mio
studio in Via Roma dieci interno dieci.
Avanti di me Dottor LORENZO ANSELMI Notaro,
iscritto nel ruolo dei Distretti notarili
riuniti di Genova e Chiavari, residente
in Genova, senza assistenza di testimoni,
poiché gli infrascritti Signori Comparenti,
avendo i requisiti prescritti, vi hanno,
col mio consenso, d'accordo fra loro,
espressamente rinunziato.
Sono comparsi i Signori:
1) Ing. STEFANO DELLE PIANE, nato a
Rapallo il 12 dicembre 1943, imprenditore
nella sua qualità di Presidente della
"ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA
PROVINCIA DI GENOVA", con sede in Genova,
Via XX Settembre 37/9, codice fiscale:
95008850109
2) SALVATORE SORACE, nato a Taurianova
(Reggio Calabria) il 2 gennaio 1942,
dirigente sindacale nella sua qualità
di Segretario Generale della "FEDERAZIONE
ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI
- F.I.L.C.A. - C.I.S.L.", con sede in
Genova, Piazza Campetto 4, codice fiscale:
80045430107
3) ANTONIO PERZIANO, nato a Crotone
il 23 maggio 1951, dirigente sindacale
nella sua qualità di Segretario Generale
della "FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE
AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.", con
sede in Genova, Via San Giovanni D'Acri
6, codice fiscale: 80030010104
4) ERRICO SILVIO, nato a Monteroni (Lecce)
il 2 gennaio 1940, dirigente sindacale
nella sua qualità di Segretario Generale
della "FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI
LEGNO- FE.N.E.A.L. - U.I.L.", con sede
in Genova, Via San Vincenzo 54/3, codice
fiscale: 80051830109.
Detti Signori Comparenti, della cui identità
personale io notaro sono certo convengono
di ratificare ai sensi di statuto la delibera
del Comitato di Gestione della "CASSA
EDILE GENOVESE DI MUTUALITÀ", con sede
in Genova, in Via Cesarea 87 rosso,, delibera
già assunta in data 2 dicembre 1998, avente
ad oggetto "modifiche statutarie" in adeguamento
di quanto disposto dal decreto legislativo
4 dicembre 1997 n. 460 (riordino delle
discipline tributarie degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale), e precisamente di ratificare
le seguenti modifiche al vigente statuto:
1) L'inserimento all'art. 15 di un
ultimo comma avente il seguente contenuto:
"Durante la vita dell'ente è vietato
distribuire anche in modo indiretto
utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte
dalla legge"
2) L'inserimento nell'art. 19 di un
nuovo quarto comma avente il seguente
contenuto: " Il patrimonio dovrà essere
devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3 c. 190 1. 23 dicembre
1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge". E richiesto io
notaro ho ricevuto quest'atto, che ho
letto ai Signori Comparenti che l'approvano
e meco lo sottoscrivono. Consta di un
foglio bollato, scritto a mia cura da
persona di mia fiducia ed in parte da
me su tre facciate e parte della quarta.
Firmato
all'originale
STEFANO DELLE PIANE
ERRICO SILVIO
SORACE SALVATORE
PERZIANO ANTONIO
LORENZO ANSELMI Notaro
Atti civili e Radio Genova - Registrato
al N. / Serie in data 13/01/99 - Esatte
L. 250.000
Genova 01/02/1999
TOP
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